CAIREPRO: lo statuto
Lo Statuto di CAIREPRO può essere scaricato in formato PDF dal link qua sotto:
|
|
download: statuto CAIREPRO (198.10KB) added: 24/08/2009 clicks: 504 description: l'attuale statuto CAIREPRO |
oppure può essere letto direttamente in formato testo qui di seguito:
STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
ART.1 DENOMINAZIONE
E’ costituita la società cooperativa denominata “COOPERATIVA ARCHITETTI E INGEGNERI – PROGETTAZIONE – Società Cooperativa” o in sigla “CAIREPRO s.c.” (in seguito “Cooperativa”), società di professionisti ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettera a) della Legge 11-02-1994 n° 109 e successive modificazioni e integrazioni.
ART.2 SEDE
La cooperativa ha sede legale nel comune di Reggio Emilia, provincia di Reggio Emilia.
La cooperativa potrà istituire e sopprimere, nei modi e nei termini di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all’estero.
ART.3 DURATA
La società avrà la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea straordinaria
TITOLO II
SCOPO – OGGETTO
ART.4 SCOPO
Lo scopo della Cooperativa è di:
1) far ottenere ai soci lavoratori, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali;
2) assicurare, nei limiti delle possibilità economiche della Società, il diritto al lavoro a tutti i soci che siano in grado di svolgere attività tecnica continuativa per la Cooperativa;
3) tendere a produrre opere qualificate, sia dal punto di vista tecnico che architettonico;
4) tendere alla formazione di un insieme organico con caratteristiche compensatrici delle limitazioni dei singoli soci, capace di esprimere una personalità di gruppo che si esplichi coerentemente nel tempo;
5) favorire la specializzazione individuale e la collaborazione fra soci.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.
Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n°142.
La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.
Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.
La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.
La cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo.
Perciò la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, associazione nazionale di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta, e alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera del consiglio d’amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.
ART.5 OGGETTO
Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, la Cooperativa , con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, promuove e realizza le seguenti attività, che ne costituiscono l’oggetto sociale:
1) acquisire commesse ed incarichi, direttamente od a mezzo di professionisti soci, ai sensi di legge, da parte di committenti pubblici e privati, in Italia e all’estero, per l’espletamento di studi, ricerche, inchieste, progetti, assistenze, consulenze nel campo della pianificazione economica, della pianificazione territoriale, dell’urbanistica, dell’architettura, dell’ingegneria civile, dell’ingegneria industriale, dell’ingegneria integrata, dell’informatica applicata;
2) esercitare in forma industriale, mediante una complessa organizzazione tecnico-amministrativa, attività di assistenza, promozione, studio e cura della formulazione di programmi economici e di fattibilità in genere; di rilevazione ed elaborazione socio-economica e di indagini di mercato; di pianificazione territoriale e urbanistica, di progettazione ed esecuzione diretta o indiretta di impianti, di opere di ingegneria, di opere di sistemazione fondiaria o agraria; di complessi edilizi pubblici e privati, di infrastrutture; nonché di attività ausiliarie delle precedenti;
3) svolgere servizi di assistenza tecnica nei campi di attività indicati ai precedenti punti 1) e 2), con personale ed attrezzature della Cooperativa, in aiuto e per conto sia dei professionisti soci che di terzi committenti pubblici e privati;
4) conservare i progetti e gli studi fatti dalla Cooperativa o dai professionisti soci, studi e progetti che rimarranno di proprietà della Cooperativa;
5) estendere, al di fuori del puro interesse professionale, le prestazioni dello studio, intendendo che rientri nei compiti della Cooperativa la collaborazione con gli Enti pubblici e privati che esplicano attività di interesse generale, quando le prestazioni stesse possono costituire un positivo contributo alla soluzione di particolari problemi;
6) favorire l’aggiornamento culturale e professionale dei soci, la previdenza, la mutua assistenza, con la fondazione di casse e di istituti che saranno governati da apposito regolamento interno da redigersi a cura del Consiglio di Amministrazione e da approvarsi da parte dell’Assemblea generale dei soci;
7) acquisire e svolgere commesse, direttamente o a mezzo dei professionisti soci, ai sensi di legge, per studi, ricerche, inchieste, progetti, assistenze tecniche, da parte dello Stato e di Enti pubblici e privati;
8) promuovere studi e inchieste tecnico-sociali interessanti in senso lato la pianificazione economico-territoriale, l’urbanistica, l’architettura, l’ingegneria;
9) predisporre uno o più studi attrezzati con mobili, macchine, impianti, centri di servizio e produzione, biblioteca e quant’altro necessario per raggiungere le finalità di cui ai precedenti punti e per raccogliere e conservare i progetti e gli studi di cui al punto 4) del presente articolo e per l’espletamento delle finalità sociali.
La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.
Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potrà anche e tra l’altro:
a) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall’assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall’art. 11 del D. Lgs. 1/09/93 n° 385 e successive modificazioni e integrazioni;
d) prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, ricostruire ed acquistare immobili, anche come sede sociale, magazzini, negozi, impianti, macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in affitto, in proprietà, in comodato, in locazione, alienare anche a riscatto, ai soci, ed a terzi i beni descritti nel presente comma;
e) concedere finanziamenti, avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento del credito agli enti o società cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;
f) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati nonché accettare donazioni e lasciti;
g) stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in Italia e all’Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere;
h) assumere partecipazioni in cooperative sociali, ai sensi dell’art.11 della Legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;
i) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’articolo 2545-septies del codice civile;
j) costituire fondi formati con i conferimenti dei soci sovventori finalizzati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell’art.4 della legge 31.01.1992, n.59;
k) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, da finanziare con l’emissione, a norma dell’art.5 delle Legge n.59 del 1992, di azioni di partecipazione cooperativa;
l) emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.
m) emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia;
n) favorire e sviluppare iniziative sociali, culturali, artistiche, ricreative, mutualistiche in genere a favore dei soci e delle loro famiglie;
o) dare adesione e partecipare ad Enti, Istituti, Associazioni ed organismi culturali diretti a promuovere e sostenere l’attività di progettazione tecnica ingegneristica ed architettonica, mediante la realizzazione di azioni documentarie, formative, divulgative e di ricerca.
TITOLO III
SOCI COOPERATORI
ART.6 REQUISITI DEI SOCI
Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono assumere la qualifica di soci cooperatori esclusivamente professionisti che esercitano professioni tecniche, inerenti l’oggetto sociale, iscritti ai rispettivi albi, ordini, collegi professionali.
L’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all’effettiva partecipazione del socio all’attività della cooperativa.
L’ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.
Sono soci cooperatori coloro che:
a) concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell’apposito regolamento interno.
Il socio cooperatore, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l’apposito regolamento sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.
E’ fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un’attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese effettivamente concorrenti, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell’ulteriore rapporto di lavoro.
ART.7 DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio d’amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:
1) l’indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
2) l’indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all’oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell’ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l’apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
3) l’ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nella misura stabilita dall’assemblea dei soci entro i limiti di legge;
4) l’impegno a versare l’importo corrispondente alla quota sottoscritta di cui al precedente punto 3) secondo le modalità e nei termini indicati dal consiglio d’amministrazione;
5) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
6) idonea documentazione attestante l’appartenenza ad albi, ordini, collegi professionali come previsto all’art. 6 del presente Statuto;
7) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all’art. 52 del presente statuto.
Il consiglio d’amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 6 del presente statuto e l’inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera entro 60 giorni sulla domanda disponendo l’assegnazione alla categoria ordinaria dei soci cooperatori ovvero a quella dei soci speciali prevista all’art. 9 del presente statuto e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.
La delibera d’ammissione deve essere comunicata all’interessato entro 30 giorni e ha effetto dall’annotazione a cura degli amministratori nel libro soci.
In caso di rigetto della domanda d’ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato. In tal caso, l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell’assemblea stessa.
Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.
ART.8 CARATTERISTICHE DELLE QUOTE
Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l’autorizzazione del consiglio di amministrazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2530 c.c.
Il socio cooperatore che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente purché abbia i requisiti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio cooperatore l’autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio cooperatore può attivare le procedure arbitrali di cui all’art. 52 entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
ART.9 SOCI SPECIALI
Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l’ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell’interesse alla loro formazione. Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
Possono assumere la qualifica di soci “speciali” esclusivamente professionisti che esercitano professioni tecniche, inerenti l’oggetto sociale, iscritti ai rispettivi albi, ordini, collegi professionali.
La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:
1) la durata del periodo di formazione del socio speciale;
2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione;
3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell’ammissione, in misura comunque non superiore al trenta per cento di quello previsto per i soci ordinari.
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ma esercita il diritto di voto solamente in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo d’esercizio, inoltre egli non può rappresentare in assemblea altri soci.
Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.
Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall’articolo 46, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione e di inserimento nell’impresa.
I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall’art. 11 del presente statuto.
Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.
I soci speciali possono recedere nei casi previsti dall’art. 13 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione, nei casi previsti dalla legge e dall’art. 14 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa. In tal caso il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all’interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall’art. 7. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall’art. 14.
ART.10 OBBLIGHI DEI SOCI
I soci cooperatori sono obbligati:
1) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione;
2) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
3) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, come previsto dall’ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.
Tutti gli incarichi assunti o assumibili dai soci cooperatori, incluso i soci appartenenti alla categoria “speciali”, si intendono di spettanza della cooperativa sin dal sorgere del rapporto con i terzi.
In deroga a quanto sopra, Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare singoli soci ad assumere personalmente incarichi inerenti l’attività sociale; in tal caso i soci saranno obbligati a corrispondere alla Cooperativa tutti i compensi percepiti per l’opera svolta entro e non oltre il giorno successivo l’eventuale incasso.
Il mancato rispetto di quanto indicato, comporterà l’immediata perdita di qualità di socio ai sensi del successivo articolo 14.
Gli studi, i progetti, gli elaborati tecnici redatti dal socio, per incarico assunto, rimarranno di proprietà della Cooperativa.
L’espletamento di ciascun incarico professionale assunto dalla Cooperativa verrà da questa affidato alla responsabilità di un socio in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge. Al socio responsabile compete la firma degli elaborati tecnici predisposti sotto la sua responsabilità.
Nel caso di progetti o studi o ricerche di particolare complessità ed importanza, oltre al socio responsabile del lavoro, i soci incaricati della progettazione di singole fasi specialistiche firmeranno gli elaborati progettuali per le fasi di loro competenza.
La proprietà ed ogni diritto relativi agli studi, alle ricerche, ai progetti predisposti dai soci spetta comunque alla Cooperativa in quanto tale.
Nel caso di soci professionisti già affermati l’Assemblea dei soci potrà, su proposta del Consiglio d’Amministrazione, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo e dell’ultimo comma del precedente articolo 6, autorizzare l’instaurazione con la Cooperativa di un rapporto di lavoro non esclusivo. Resta inteso che tutti gli incarichi che il socio può assumere in virtù della sua condizione di socio della cooperativa, si intendono di spettanza della cooperativa sin dal sorgere del rapporto con i terzi. Il mancato rispetto di quanto indicato, comporterà l’immediata perdita di qualità di socio ai sensi del successivo articolo 14.
ART.11 DIRITTI DEI SOCI
I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazione dell’assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.
Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L’esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.
Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.
Ciascun socio ha diritto di frequentare lo studio, di utilizzare la biblioteca e, con autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, di utilizzare altre attrezzature, servizi e mezzi di proprietà della Cooperativa.
ART.12 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
ART.13 RECESSO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2532 c.c., oltre che nei casi previsti dall’art. 2437 c.c., può recedere il socio cooperatore:
1) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
2) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
3) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.
Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.
Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.
Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio che può attivare le procedure arbitrali di cui all’art. 52 entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla data della delibera di accoglimento della domanda.
ART.14 ESCLUSIONE
L’esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal consiglio d’amministrazione allorché:
1) commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché dalle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
2) senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel versamento del capitale sociale sottoscritto o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
3) non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
4) il socio, senza essere autorizzato dal consiglio d’amministrazione, svolga o si accinga a svolgere, in proprio o in qualsiasi forma per conto di imprese terze, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
5) abbia volontariamente rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la propria volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro non subordinato;
6) il rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto con licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
7) il rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma non subordinata sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
8) abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell’ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell’erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
9) abbia visto risolto l’ulteriore rapporto di lavoro subordinato per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa ovvero per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
10) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
11) venga condannato con sentenza penale definitiva per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
12) il socio, per fatto ad esso imputabile, arrechi danni gravi alla cooperativa, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, vieppiù se clienti della cooperativa, l’immagine pubblica;
13) il socio, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente invitato, di partecipare ai lavori della cooperativa o di rendere le prestazioni ad esso richieste nell’ambito del rapporto sociale;
14) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge.
Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, il consiglio d’amministrazione ha facoltà di non decretare l’esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.
Può inoltre essere deliberata l’esclusione del socio iscritto nella categoria speciale di cui al precedente art. 9 che non abbia rispettato i doveri inerenti la formazione prevista, non conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa.
Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
Contro la deliberazione di esclusione l’interessato può attivare le procedure arbitrali di cui all’art. 52 entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione .
ART.15 CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE
Le delibere prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci che ne sono l’oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Alla delibera di recesso e di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione di diritto dell’ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salva, in relazione alla particolarità del caso, la diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione.
Sulle controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati in materia di recesso ed esclusione sono attivabili le procedure arbitrali di cui all’articolo 52 del presente statuto.
ART.16 LIQUIDAZIONE
I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sottoscritto e versato, eventualmente rivalutato ai sensi dell’art.7 della legge n° 59/1992 e di quanto eventualmente attribuito a titolo di ristorno.
La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.
Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro i 180 giorni successivi all’approvazione del predetto bilancio.
Per la frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ristorno il rimborso può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni.
I soci receduti o esclusi avranno altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati relativi al bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.
ART.17 MORTE DEL SOCIO
In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al rimborso del capitale da lui effettivamente versato ed eventualmente attribuito a titolo di rivalutazione e di ristorno nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 16.
Gli eredi del socio cooperatore dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.
ART.18 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI
I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso del capitale loro spettante entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del consiglio di amministrazione, al fondo di riserva legale.
ART.19 TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI
Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall’assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.
In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.
Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.
Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l’assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.
La cooperativa cura l’inserimento lavorativo del socio nell’ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.
TITOLO IV
SOCI FINANZIATORI
ART. 20 – NORME APPLICABILI
Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, persone fisiche e giuridiche, ai sensi dell’art. 2526 del c.c.
Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall’art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i sottoscrittori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59 nonché all’art. 25 del presente Statuto.
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i soci cooperatori, se non in quanto compatibili con la disciplina prevista dal presente titolo e dalle disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni.
Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente Statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni dei soci finanziatori, ivi compresi i titoli di cui agli artt. 4 e 5 della L. 31/01/92 n°59, dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Società, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può determinare il contenuto delle azioni delle diverse categorie. Tutte le azioni dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.
ART. 21 – IMPUTAZIONE A CAPITALE SOCIALE
I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.
A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori.
I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.
I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati nella misura minima del 25% all’atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.
ART. 22 – TRASFERIBILITÀ DEI TITOLI
Salvo contraria disposizione adottata dall’assemblea in sede di emissione di titoli, e ove questo sia compatibile con il regime di circolazione del titolo eventualmente previsto dalla legge, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.
Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare con raccomandata a.r. al consiglio di amministrazione il nominativo del proposto acquirente fornendo ogni necessaria informazione a riguardo e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il provvedimento che neghi il gradimento deve essere motivato. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà in ogni caso ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine per la comunicazione del gradimento ovvero qualora il gradimento venga negato senza tuttavia che si indichi al socio altro soggetto gradito disponibile all’acquisto alle medesime condizioni offerte dal terzo rispetto al quale viene negato il gradimento, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.
Salva contraria disposizione adottata dall’assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore che abbia sottoscritto o comunque detenga titoli diversi delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i detti titoli ai soci cooperatori
La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell’art. 2346, comma 1.
ART. 23 – MODALITÀ DI EMISSIONE E DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI FINANZIATORI
L’emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, ivi compresa l’emissione dei titoli di cui all’art. 4 della L. 31/01/92 n°59, deve essere disciplinata con deliberazione dell’assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l’importo complessivo dell’emissione e le modalità d’esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l’autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 del c.c. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell’art. 2514, che dovrà essere specificata e motivata su proposta motivata degli amministratori. Non spetta il diritto di opzione ai soci qualora le azioni di nuova emissione destinate ai soci finanziatori siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali di cui all’art. 111-octies delle norme di attuazione di cui all’art.9 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ovvero le azioni siano emesse al fine della ripartizione ai soci cooperatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest’ultimo caso l’emissione può essere deliberata anche dall’assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.
Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti l’eventuale soprapprezzo di emissione delle azioni, tenuto conto anche dell’importo delle riserve divisibili, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto. Con la stessa delibera verrà stabilito il diritto di voto del socio finanziatore e la misura in cui esso si esplica, nel rispetto dei seguenti limiti.
A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di 5 voti.
Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.
I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono in ogni caso superare il terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.
La deliberazione dell’assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può tuttavia riservare ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale, mediante la presentazione di una lista predisposta dai soci finanziatori e aperta al voto esclusivamente di essi, di uno o più amministratori o sindaci, purché in numero non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell’organo.
La deliberazione dell’assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.
ART. 24 – DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI
Le azioni dei soci finanziatori possono essere privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell’assemblea di emissione dei titoli.
Per i soci sovventori e possessori di azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall’assemblea ordinaria dei soci.
In ogni caso la remunerazione degli strumenti finanziari sottoscritti e detenuti dai soci cooperatori non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi di cui alla lettera a) dell’art. 2514 del c.c.
Fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall’assemblea in sede di delibera di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale in ragione di perdite registrate dalla cooperativa, queste ultime graveranno anche sul capitale dei soci finanziatori in misura proporzionale al rapporto tra tale capitale ed il capitale conferito dai soci cooperatori.
La delibera di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può stabilire che, in caso di scioglimento della cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.
Ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta nei casi previsti dall’art. 2437 c.c .
In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, c.c., per un importo corrispondente alla quota parte del patrimonio netto della società, dedotte le riserve indivisibili, risultante dall’ultimo bilancio approvato, detratti gli eventuali dividendi già pagati al socio finanziatore sulla base del detto bilancio.
ART. 25 – AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA
Con deliberazione dell’assemblea la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall’art. 5, legge 59/1992. In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.
L’emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con deliberazione dell’assemblea straordinaria, fatta eccezione per le azioni emesse al fine della ripartizione ai soci cooperatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest’ultimo caso l’emissione può essere deliberata anche dall’assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio certificato e depositato ai sensi di legge.
Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.
All’atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l’intero valore nominale.
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.
Con apposito regolamento, approvato dall’assemblea dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione.
All’art. 36 del presente statuto sono determinate le modalità di funzionamento dell’assemblea speciale degli azionisti di partecipazione cooperativa.
ART. 26 – ASSEMBLEE SPECIALI
Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.
L’assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.
Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del Titolo V del presente statuto.
ART. 27 – STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO E STRUMENTI IRREDIMIBILI
Con deliberazione dell’assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni dei soci finanziatori ovvero, ricorrendo le condizioni di legge, in azioni dei soci cooperatori, nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del c.c.
In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:
- l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
La deliberazione dell’assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.
All’assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possessori degli altri strumenti finanziari di debito ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 26.
Alle obbligazioni e agli strumenti finanziari di debito si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni in materia di obbligazioni, anche con riguardo ai limiti quantitativi di cui all’art. 2412 c.c.
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli strumenti finanziari comunque denominati per i quali la delibera di emissione dell’assemblea straordinaria, anche ai fini di assicurare la maggiore patrimonializzazione della società, preveda che: a) in caso di andamento negativo della gestione la remunerazione degli stessi possa essere sospesa in uno o più esercizi nella misura strettamente necessaria a evitare la perdita del capitale e al fine di consentire alla Società di continuare l’attività. In tal caso la delibera di emissione dovrà specificare se la mancata remunerazione in un esercizio si cumula negli esercizi successivi; b) in caso di perdite di bilancio che determinino l’azzeramento del capitale versato e delle riserve della Società, le somme rivenienti dalla sottoscrizione dei suddetti titoli possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire alla Società di continuare l’attività; c) in caso di liquidazione della Società il sottoscrittore di essi sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati della Società. Detti strumenti finanziari devono avere durata non inferiore a 10 anni. Ricorrendone le condizioni di legge, le somme rivenienti dalla sottoscrizione dei detti strumenti finanziari vengono appostate in apposita riserva statutaria costituente voce separata del patrimonio netto della Società.
TITOLO V
ORGANI SOCIALI
ART.28 ORGANI
Sono organi della Società:
1) l’Assemblea dei soci;
2) il Consiglio di Amministrazione;
3) il Collegio sindacale.
ART.29 ASSEMBLEE
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione è effettuata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l’assemblea, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.
L’avviso dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità alternative tra loro:
a) pubblicazione sulla G.U. della Repubblica almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
b) pubblicazione su uno dei seguenti quotidiani: “La Gazzetta di Reggio” o “Il Resto del Carlino”, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
c) avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata nel domicilio risultante dal libro soci o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell’avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno otto giorni prima dell’assemblea.
In mancanza dell’adempimento della suddetta formalità l’assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo e dei componenti dell’organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l’avviso di convocazione delle assemblee.
ART.30 ASSEMBLEA ORDINARIA
L’assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio consuntivo compresa la relazione del consiglio di amministrazione, approva l’eventuale bilancio preventivo e l’eventuale programma di sviluppo aziendale e ne verifica periodicamente l’attuazione;
2) determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 37 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche, con modalità tali da consentire ai soci finanziatori, se esistenti, la nomina in assemblea generale, attraverso voto di lista o altrimenti, del numero di amministratori loro eventualmente riservato dalle rispettive delibere di emissione conformemente al presente Statuto;
3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
4) nomina i componenti del collegio sindacale elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l’eventuale revoca ai sensi dell’art. 2400 c.c.;
5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale, l’incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del c.c, secondo quanto previsto nel successivo art. 44 del presente statuto e determina il corrispettivo spettante agli incaricati;
6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art.2409 bis;
7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria;
8) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;
9) delibera, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d’apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
10) delibera l’ammontare minimo della quota che si richiede di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a socio cooperatore;
11) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell’interessato di pronuncia assembleare;
12) delibera sull’eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell’articolo 46 del presente statuto e sulle forme dell’erogazione stessa, compreso l’emissione di strumenti finanziari;
13) delibera sull’adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
14) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio d’amministrazione.
L’assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2364 c.c.
L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci finanziatori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta; qualora il consiglio d’amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall’organo di controllo.
ART. 31 ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV del presente statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative.
ART. 32 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:
1) in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
2) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.
Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.
Per lo scioglimento e la liquidazione della società, l’assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione richiede che siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.
ART. 33 INTERVENTO – VOTO – RAPPRESENTANZA
Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori o nel libro dei soci finanziatori da almeno novanta giorni.
Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione.
Ciascun socio finanziatore avrà diritto al numero di voti stabilito dalla delibera di emissione dei titoli nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 23 del presente statuto.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di altri due soci.
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell’assemblea e conservate tra gli atti sociali.
Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell’assemblea, senza diritto di voto.
L’impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.
Il rappresentante comune nominato dall’assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell’art. 6 della Legge 31.1.1992 n. 59 ha diritto ad assistere all’Assemblea generale della cooperativa, senza diritto di voto, con potere di impugnarne le deliberazioni.
Per le votazioni si procederà a voto palese, normalmente con il sistema dell’alzata di mano, per divisione o per appello nominale; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di questioni coinvolgenti persone, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea, con il sistema della votazione a scrutinio segreto. In tale ultimo caso i soci dissenzienti dovranno fare constare tale circostanza nel verbale della riunione, al fine di conservare il proprio diritto all’impugnazione della delibera.
ART.34 PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione, qualora nominato, o da persona designata dall’assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un segretario e quando occorrono due o più scrutatori.
La nomina del segretario e degli eventuali scrutatori è fatta dall’assemblea con la maggioranza dei voti presenti.
Il segretario può essere un non socio.
Il Presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.
ART.35 ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DEL DIRITTO DI VOTO
Se sono stati emessi strumenti finanziari privi del diritto di voto, l’Assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:
1) sull’approvazione delle deliberazioni dell’Assemblea della Cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
2) sull’esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell’articolo 2526 del codice civile;
3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull’azione di responsabilità nei loro confronti;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
5) sulle controversie con la Cooperativa e sulle relative transazione e rinunce;
6) sulle altre materie di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
L’Assemblea speciale è convocata dagli Amministratori della Cooperativa o dal Rappresentante comune, quando lo ritengano necessario ovvero quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.
Il Rappresentante comune deve provvedere all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la Cooperativa.
Il Rappresentante comune ha diritto di esaminare i Libri dei soci ed il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea della Cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.
ART.36 ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA
Essendo l’azione di partecipazione cooperativa uno strumento finanziario privo del diritto di voto, gli azionisti di tale categoria si riuniscono in assemblea speciale la cui convocazione compete al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ovvero al rappresentante comune.
Diritti ed obblighi del rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa sono stabiliti dalla legge.
L’assemblea speciale delibera sui seguenti argomenti:
a) nomina e revoca del rappresentante comune;
b) approvazione delle deliberazioni dell’assemblea della società Cooperativa che possano pregiudicare i diritti della categoria;
c) costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
d) su ogni altro argomento che interessi la categoria.
L’assemblea speciale è convocata almeno annualmente per esprimere il proprio parere in ordine alla rendicontazione sull’attuazione dei programmi di sviluppo ed ammodernamento di cui al precedente art. 25. Detta assemblea, in ogni caso, può essere convocata tutte le volte che ve ne sia la necessità ovvero dietro richiesta di un terzo degli azionisti di partecipazione cooperativa.
L’assemblea degli azionisti di partecipazione cooperativa è governata dalle norme dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea della Cooperativa, in quanto applicabili e dall’apposito regolamento.
Al rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa, eletto per almeno un triennio con deliberazione dell’assemblea speciale, competono i seguenti diritti ed obblighi:
a) tutelare gli interessi della categoria nei rapporti con la Cooperativa;
b) eseguire le deliberazioni adottate dall’Assemblea speciale;
c) accedere, esaminare ed estrarre copia dei libri sociali;
d) assistere alle Assemblee della Cooperativa;
e) impugnare le deliberazioni che pregiudichino i diritti della categoria.
In caso di assenza di nomina il rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa è nominato con decreto del Presidente del Tribunale su domanda degli amministratori della Cooperativa o di uno degli azionisti di partecipazione cooperativa.
L’azionista di partecipazione cooperativa decade da tale sua qualifica, oltre che nei casi previsti dall’art. 2437 c.c., alla scadenza dei programmi di sviluppo ed ammodernamento.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART.37 NOMINA – COMPOSIZIONE – DURATA
Il consiglio di amministrazione si compone da n. 3 (tre) a n. 7 (sette) consiglieri eletti dall’assemblea tra i soci. La determinazione del numero dei consiglieri spetta all’assemblea prima di procedere alla loro nomina.
I soci finanziatori persone fisiche e i rappresentanti dei soci finanziatori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori nel limite di un terzo del totale.
Il consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili entro il limite di mandati consentito dalla normativa vigente.
Salvo quanto previsto dall’articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione della cooperativa.
Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.
Il consiglio elegge al suo interno il Presidente e può nominare un Vice-Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all’articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
ART.38 COMPETENZE
Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa.
Spetta pertanto, tra l’altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:
a) convocare l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci; convocare le eventuali Assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari;
b) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi, nonché la propria relazione al bilancio;
c) relazionare, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sulla sussistenza della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell’art. 2545 octies c.c., sulle determinazioni assunte in merito all’ammissione, esclusione o recesso dei soci;
d) curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
e) compilare eventuali regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
f) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale; fra gli atti vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, deliberare su tutte le materie di cui all’art. 5;
g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento del credito agli enti e alle società cui la Cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;
h) assumere, e licenziare il personale, fissando le mansioni, la retribuzione e provvedendo ad inquadrarlo nella categoria degli operai, degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti, fissando il trattamento economico e normativo;
i) conferire procure speciali, nominare eventuali direttori fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente definendone l’ampiezza ed i poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
j) deliberare l’ammissione e l’esclusione dei soci;
k) autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico o privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, e compiere qualsiasi operazione bancaria, compresa l’apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avvallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
l) consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e trascrizioni anche senza la estinzione dei crediti garantiti o intimati, costituire pegni e cauzioni, consentire qualsiasi genere di annotamento presso pubblici registri;
m) concorrere a gare d’appalto per lavori, opere e servizi inerenti alla attività sociale;
n) stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 2389 del c.c.;
o) deliberare l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze;
p) deliberare di costituire e partecipare, sotto qualsiasi forma, in consorzi o in società di qualsiasi tipo ed oggetto, designando gli amministratori o i soci che vi dovranno partecipare;
q) constatare il diritto di recesso chiesto dai soci;
r) stabilire i modi e i tempi per il versamento del capitale sociale sottoscritto;
s) compiere se consentito dalla legge operazioni di cui all’art. 2529 del c.c..
ART.39 RIUNIONI
Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri in carica. Ogni qualvolta si riunisce, nomina un segretario di seduta che può essere anche non consigliere e/o non socio.
La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell’adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica;
La presenza alle riunioni può avvenire anche mediante videoconferenza, con modalità che verranno definite in apposito regolamento.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi.
Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.
ART.40 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall’articolo 2386 del codice civile.
In ogni caso, la sostituzione di un amministratore deve avvenire nell’ambito della medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
ART.41 PRESIDENTE
Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.
Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente, se nominato, o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.
Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente, se nominato.
COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE
ART.42 NOMINA – COMPOSIZIONE – DURATA
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2543 del codice civile.
Il collegio sindacale, qualora nominato dall’assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.
I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.
Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea.
I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
ART.43 COMPETENZA E RIUNIONI
Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.
Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l’assemblea qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.
I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall’art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico e la sussistenza del requisito della prevalenza ai sensi dell’articolo 2513 del codice civile.
I sindaci, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale.
Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci – sotto la propria responsabilità ed a proprie spese – possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399, c.c. L’organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l’accesso a informazioni riservate.
Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell’apposito libro.
ART.44 CONTROLLO CONTABILE
Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.
L’incarico di controllo contabile è conferito dall’assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l’assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico.
L’incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.
Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:
1) verifica nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
Ricorrendo i presupposti di cui all’art.2409-bis del codice civile, l’assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale.
TITOLO VI
PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO
ART.45 PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio della cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è rappresentato da quote, ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
b) dal capitale sociale dei soci sovventori, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), destinato alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
c) dal capitale costituito dall’ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) destinato alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
d) dal capitale costituito dall’ammontare delle azioni destinate ai soci finanziatori di cui al titolo IV del presente statuto diversi da quello di cui ai precedenti punti b), c);
e) dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 48, primo comma punto a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci defunti;
f) dalla eventuale riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio di cui al successivo art. 48, primo comma punto f);
g) dalla riserva straordinaria indivisibile;
h) da ogni altra riserva costituita dall’assemblea, ivi compresa quella di cui al precedente articolo 27, ultimo comma, e/o prevista per legge.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite del capitale sociale sottoscritto ed eventualmente assegnato.
Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all’atto dello scioglimento. La riserva divisibile di cui al precedente punto f) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori di strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori.
ART.46 RISTORNI
L’assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l’erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall’apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle spettanze contrattuali.
L’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
a) in forma liquida;
b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote;
c) mediante emissione e distribuzione gratuita degli strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV.
ART.47 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.
Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell’articolo 2513 del codice civile.
Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.
Il bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2364 c.c.
Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.
Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.
ART.48 DESTINAZIONE DELL’UTILE
L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 46 e successivamente sulla ripartizione dell’utile netto destinandolo:
a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
b) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell’articolo 11 della L.59/1992;
c) un’eventuale quota, quale dividendo, a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori, nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;
d) una eventuale quota a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, delle azioni dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;
e) un’eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori e sovventori, ai sensi e nei limiti stabiliti dall’articolo 7 della Legge 59/1992;
f) un’eventuale quota destinata alla riserva divisibile a favore dei possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;
g) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.
L’assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.
In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.
ART.49 ACQUISTO DELLE PROPRIE QUOTE O AZIONI
Il consiglio d’amministrazione può disporre l’acquisto o il rimborso di azioni o quote della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell’articolo 2545-quinquies e l’acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI VARIE
ART.50 SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all’art. 2545-duodecies del codice civile, è deliberato dall’assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste all’art. 32, terzo comma, dello statuto, decide:
a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.
La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell’assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.
ART.51 DEVOLUZIONE PATRIMONIALE
In caso di scioglimento della cooperativa vi è l’obbligo di devoluzione dell’intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dall’art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, dedotti il rimborso del capitale sociale versato dai soci cooperatori ed i conferimenti effettuati dai soci finanziatori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati nonché l’assegnazione ai possessori di strumenti finanziari partecipativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.
ART.52 CLAUSOLA ARBITRALE
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la cooperativa ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la cooperativa, ed ancora qualsiasi controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promossa nei loro confronti, relativa al rapporto sociale e mutualistico, verrà deferita alla decisione di un Arbitro nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Reggio Emilia, secondo il relativo Regolamento vigente al momento dell’avvio della procedura.
Il soggetto designato alla nomina, in relazione alla complessità della controversia, può nominare tre arbitri costituendo un Collegio Arbitrale e provvedendo anche alla nomina del Presidente del Collegio.
Gli arbitri decideranno secondo le norme di diritto con lodo rituale.
La decisione verrà resa a norma e per gli effetti delle vigenti regole sancite dal Codice di procedura civile.
Il compenso degli Arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salva diversa disposizione del lodo.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.
ART.53 CLAUSOLE MUTUALISTICHE
Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall’art. 2514 del c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
ART.54 DISPOSIZIONI FINALI
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’assemblea dei soci.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.
pagine correlate:
CAIREPRO: la Storia
CAIREPRO: in Breve
CAIREPRO: la Certificazione di Qualità
CAIREPRO: contatti
CAIREPRO: la Sede
Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.
Tags: affidare, aggiornamento, Architetti, architettura, caire, cairepro, concorso, cooperativa, cooperativa architetti e ingegneri, fondazione, formazione, gara, impianti, informatica, informatica applicata, Ingegneri, ingegneria, ingegneria civile, iqu, lavori, lavoro, link, negozi, oman, organizzazione, pianificazione, preventivo, professionisti, progettazione, Qualità, reggio emilia, sede, sistemazione, società, statuto, uffici, UNI EN ISO 9001, urbanistica, valli
